La responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 delle società straniere prive di sede in Italia.
La Corte di Cassazione, VI sezione penale, con sentenza n. 11626/2020 ha ritenuto che l’ente straniero è responsabile ex D.lgs. 231/2001, anche in assenza di sede in Italia, purchè operante sul territorio nazionale. La Suprema Corte ha fissato il principio per cui che la società straniera, a pr+escindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trova la sua sede principale o esplica in via preminente la propria operatività, risponda dei reati per i fatti commessi nel suo interesse o vantaggio da soggetti che rivestano funzioni apicali o dirigenziali o che ne siano dipendenti.
Il Giudice di Legittimità ha, difatti, affermato l’irrilevanza della nazionalità straniera dell’ente ai fine della procedibilità in ordine all’illecito amministrativo, ritenendo non esservi alcuna ragione che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche, tali da sfuggire al principio di obbligatorietà e di territorialità della legge penale.