La responsabilità penale del datore di lavoro per il contagio da COVID del sottoposto.
Il contagio da Covid-19 determina un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro. Oltre alle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, in caso di contagio da Covid-19 vi è la possibilità che il datore di lavoro possa essere considerato penalmente responsabile per i delitti di lesioni personali gravi e/o gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, se applicabile, per l’ipotesi in cui tali reati siano commessi dal datore di lavoro, dal rappresentante dell’impresa, o da altro soggetto sottoposto alla direzione di questi, nell’interesse o a vantaggio della società.
Essendo necessaria una colpa specifica del datore di lavoro, affinchè si abbia responsabilità penale di questi in ordine ai fatti reato dianzi evidenziati, sarà necessario:
- che il contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro o, comunque, in ogni spazio ove sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia accessibile al lavoratore;
- che si tratti di un rischio ragionevolmente prevedibile, individuabile con la diligenza richiesta al datore di lavoro;
- che vi sia stata una violazione delle norme dettate a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e normativa emergenziale);
- che sussista un nesso di causalità tra l’evento dannoso (malattia o morte) e la violazione della normativa.